IL TRIBUNALE

    R.G.N.R.  n. 16112/02,  n. 2351/02;  sulla  richiesta del p.m. di
convalida dell'arresto di Selti Mohamed, nato in Marocco il 13 agosto
1983  per  la  contravvenzione  prevista e punita dall'art. 14, comma
5-ter, d.1gs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002;
    Premesso   che   l'arrestato   e'   stato  espulso  con  regolare
provvedimento  del prefetto di Bologna in data 16 settembre 2002, che
successivamente  in data 16 settembre 2002 il questore di Bologna gli
ha ordinato di allontanarsi dal territorio dello Stato entro 5 giorni
ai   sensi   dell'art. 14,   comma  5-bis,  d.lgs.  n. 286/1998  come
modificato  dalla  legge  n. 189/2002,  e che egli non ha ottemperato
all'ordine,  venendo arrestato a Bologna il 29 novembre 2002 ai sensi
dell'art. 14 comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998;
    Dato   atto   che   l'arrestato   e'   privo   di   documenti  di
identificazione   validi   ed   e'   stato   sottoposto   a   rilievi
dattiloscopici  per  la  sua  identificazione, in base ai quali si e'
accertato  che  lo  stesso - con le generalita' con le quali e' stato
arrestato o eventualmente con diverse generalita' - non ha precedenti
penali   definitivi   a   carico,   ne'   pendenze  giudiziarie,  ne'
segnalazioni  di  polizia  relative  a  fatti di reato rilevati a suo
carico;
    Osservato  che sussistono dubbi sulla legittimita' costituzionale
dell'arresto   obbligatorio   come   previsto   dall'art. 14,   comma
5-quinquies,   d.lgs.  n. 286/1998  -  come  modificato  dalla  legge
n. 189/2002 - e che la questione di legittimita' di tale norma appare
non  manifestamente infondata e va sollevata d'ufficio per le ragioni
che  seguono,  con essenziale riferimento ai parametri costituzionali
di cui agli artt. 13 e 3 Costituzione;
    Quanto  al parametro dell'art. 13, terzo comma, Costituzione, che
consente  provvedimenti  limitativi della liberta' personale da parte
della  p.s.  solo  "in  casi  eccezionali  di  necessita'  ed urgenza
indicati  tassativamente  dalla  legge",  la  previsione dell'arresto
obbligatorio   contenuta   nell'art. 14,   comma  5-quinquies  appare
contrastarvi per le seguenti ragioni:
        la   tutela   costituzionale   della  liberta'  personale  e'
assoluta:  essa viene definita come inviolabile al primo comma, ne e'
consentita  la  limitazione  solo  con  provvedimento  dell'autorita'
giudiziaria  e  nei  casi  previsti  dalla legge al secondo comma, al
terzo  comma  ne e' consentita una eccezionale limitazione temporanea
ad   opera   della   p.s.   solo   se   successivamente   convalidata
dall'autorita'  giudiziaria  e nei casi "eccezionali di necessita' ed
urgenza"  previsti  dalla  legge.  Al  terzo comma - diversamente dal
secondo - e' prevista quindi una riserva di legge qualificata poiche'
al legislatore ordinario non spetta di determinare liberamente i casi
in  cui  la  liberta' personale puo' venire provvisoriamente limitata
dalla  p.s., ma puo' farlo solo nei casi eccezionali di necessita' ed
urgenza.
    La  giurisprudenza  costituzionale  ha  chiarito  le  nozioni  di
eccezionalita',  necessita'  ed  urgenza  che  giustificano l'arresto
obbligatorio.  Proprio  perche'  l'art. 14, comma 5-quinquies prevede
l'obbligatorieta' dell'arresto ogni volta che si accerti la fragranza
della  contravvenzione  dell'art. 14,  comma  5-ter, le condizioni di
eccezionale  necessita'  ed urgenza della misura precautelare debbono
essere  valutate in astratto in relazione al reato a cui e' collegata
la  previsione  dell'arresto  obbligatorio e non ne e' consentita una
modulazione in relazione al caso concreto.
    La  condotta  contravvenzionale  a  cui  e'  collegato  l'arresto
obbligatorio  e'  quella  dello straniero gia' espulso dal territorio
nazionale  in  quanto  clandestino  ed  inottemperante  al successivo
ordine di allontanamento del questore: si tratta cioe' di un reato di
mera  condotta,  di doppia disobbedienza ad un ordine dell'autorita',
dato  prima nella forma del decreto di espulsione e dopo con l'ordine
di  allontanamento.  La struttura del reato non prevede quindi ne' la
lesione  o  la  messa  in  pericolo  di  un  bene  costituzionalmente
protetto,  ne'  una  condizione soggettiva di pericolosita' specifica
dell'autore,  che  non e' gia' imputato o condannato per altri reati,
non  e'  socialmente  pericoloso  (vedi C. cost. n. 64/1977 in cui la
legittimita'  dell'arresto era collegata al preesistente accertamento
giudiziale  delle  condizioni di pericolosita' sociale), ne' versa in
una  condizione  di  pericolosita'  specifica  per  le sue condizioni
personali   (vedi   C.  cost.  n. 126/1972  in  cui  la  legittimita'
dell'arresto  era  collegata  all'ubriachezza  in  atto):  va infatti
considerato  che  la clandestinita' sul territorio dello Stato, cioe'
la  permanenza  dello  straniero  in  Italia senza i documenti che la
legittimano  formalmente, e' condizione che legittima l'espulsione ma
che  non integra alcun reato e che, proprio perche' e' collegata alla
formale  assenza  di  documenti, non puo' essere indice di per se' di
una  specifica  pericolosita' del soggetto (si pensi all'innumerevole
numero   di   "badanti"   che   per   periodi   lunghissimi  lavorano
irregolarmente    nelle    famiglie   italiane   in   condizioni   di
clandestinita',   per   i   quali   e'  evidente  l'assenza  di  ogni
pericolosita' sociale). Per quanto descritto nella fattispecie tipica
del  reato,  ne'  la  condotta  punita  ne' le condizioni dell'agente
appaiono  quindi assumere quei connotati di eccezionale necessita' ed
urgenza   che   giustificano  il  potere  limitativo  della  liberta'
personale  da  parte della p.s. ai sensi del terzo comma dell'art. 13
Cost.
    L'arresto  e'  in  questo caso obbligatoriamente previsto per una
contravvenzione punita con l'arresto da 6 mesi ad un anno. Il sistema
processuale  vigente  non consente l'applicazione di misure cautelari
personali  per contravvenzioni (artt. 280 e 287 c.p.p.), il che rende
evidente  come  in  questo  caso  l'arresto  non  sia  in  alcun modo
collegato  alla successiva applicazione di una misura cautelare. Esso
si  affianca ad altri eccezionali casi in cui e' consentito l'arresto
a  prescindere  dalla successiva applicazione di misura cautelare, ma
si   discosta   da   tali   ipotesi   per  aspetti  molto  rilevanti.
Significativo  e' il raffronto con le ipotesi di arresto in flagranza
previsto  per il delitto p.p.dall'art. 189 cds. (la cui pena edittale
e'  inferiore  ai  limiti  che  consentono  l'applicazione  di misure
cautelari)  e  per  le contravvenzioni p.p. dai commi primo e secondo
art. 4  legge  n. 110/1975  o  dai commi quarto e quinto dello stesso
articolo,   in   questo   caso   se   aggravate  dalla  finalita'  di
discriminazione  o  odio  etnico,  razziale  ecc. Nella prima ipotesi
l'arresto  e'  consentito  per  consentire  "la  possibilita'  di  un
intervento  immediato di chi si sia dato alla fuga, abbia abbandonato
le  vittime  di incidenti stradali a lui riconducibili ed abbia messo
in   pericolo  la  sicurezza  individuale  e  collettiva"  (C.  cost.
n. 305/1996).  Nel  secondo  caso  l'arresto consente che le forze di
p.s. limitino la liberta' personale di soggetti in possesso di armi o
oggetti  atti  ad  offendere  nel  corso di riunioni pubbliche (comma
quarto  e quinto) o con armi od oggetti atti ad offendere fuori dalla
propria  abitazione  il  cui  possesso sia destinato specificamente a
finalita'  di discriminazione o odio razziale (comma primo e secondo,
aggravati  dall'art. 3  comma 1  d.l. n. 122/1993), condotte entrambe
evidentemente   riconducibili   ad   un  pericolo  per  la  sicurezza
individuale   e   collettiva  evitabile  soltanto  con  la  materiale
apprensione  del  soggetto  armato ed il suo allontanamento dal luogo
pericoloso.   In   entrambi   i  casi,  l'arresto  e'  previsto  come
facoltativo  e  non come obbligatorio (art. 189, comma sesto c.d.s. e
art. 6,  comma  secondo  legge  n. 654/1975).  In entrambe le ipotesi
citate   di   arresto  consentito  a  prescindere  dalla  conseguente
applicabilita'  di  misura  cautelare  si  tratta  di condotte attive
(lesioni  personali con conseguente fuga e porto di armi in occasioni
o  con  finalita'  non  consentite),  che  concretamente  pongono  in
pericolo  la  sicurezza  individuale  e  collettiva e necessariamente
dolose,  mentre  l'arresto  previsto  dall'art. 14, comma 5-quinquies
riguarda un reato di mera condotta omissiva, che non pone in concreto
pericolo la sicurezza altrui, punibile anche a titolo di colpa per la
negligente  non  ottemperanza  all'ordine.  Mentre  nelle  prime  due
ipotesi   l'arresto  e'  quindi  previsto  per  casi  in  cui  appare
necessario  ed  urgente  bloccare  l'autore di condotte pericolose da
parte  della  p.s.  che  lo  sorprenda  in flagranza, nel caso di cui
all'art. 14,  comma  5-quinquies  non  emerge  alcuna  necessita'  ed
urgenza  di procedere all'arresto dell'autore di una condotta colposa
e  priva  di  concreta  pericolosita'.  Sul  punto va aggiunto che il
giudice  delle  leggi  nella  sentenza  n. 305/1996  ha confermato la
legittimita'  dell'arresto  previsto dall'art. 189 c.d.s. ancorandola
alla  sua facoltativita', in quanto tale arresto "richiede pur sempre
la  sussistenza,  nei singoli casi concreti, dei presupposti ai quali
l'art. 381,  comma quarto subordina in via generale l'adozione ditale
misura".  Nel caso qui in esame invece l'obbligatorieta' dell'arresto
prescinde  da  ogni  valutazione  sulla  concreta pericolosita' della
condotta,   con   la   conseguenza  che  la  misura  potrebbe  essere
costituzionalmente  rientrante  nella  previsione dell'art. 13, terzo
comma  Cost.  solo  se  si  ritenesse  eccezionalmente  necessario ed
urgente  limitare  la liberta' di uno straniero tutte le volte in cui
egli abbia violato l'ordine di allontanamento del questore successivo
alla  sua  espulsione  dal  territorio  nazionale,  il che non appare
conforme   alla   inviolabilita'  della  liberta'  personale  imposta
dall'art. 13 Cost.
    L'arresto  obbligatorio  non  potrebbe  neppure  trovare  ragione
nell'eccezionale  necessita'  ed  urgenza  di poter procedere al rito
direttissimo  imposto  dallo  stesso  art. 14,  comma 5-quinquies per
l'accertamento  della  contravvenzione  dell'art. 14  comma 5-ter. Il
rito  direttissimo  nel  nostro  ordinamento non e' infatti vincolato
alla  necessaria  presenza  dell'imputato  in  udienza,  come  appare
dall'art. 449  che lo prevede in tutti i casi in cui l'imputato - non
arrestato  ne'  detenuto  - abbia reso confessione, nei casi previsti
dall'art. 450  c.p.p.,  comma  secondo  che  espressamente dispone le
regole   processuali   per   l'ipotesi   di   citazione   a  giudizio
dell'imputato  a  piede  libero,  oltre  che  nei casi previsti dallo
stesso d.lgs n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che
all'art. 13,  comma 13-ter  prevede  ipotesi  di  arresto facoltativo
disponendo che in ogni caso - e quindi anche quando la facoltativita'
dell'arresto  non  sia  stata  esercitata  e  quindi l'imputato resti
libero - contro l'autore del fatto si proceda con rito direttissimo.
    Non puo' infine ritenersi che l'eccezionale necessita' ed urgenza
dell'arresto  sia  collegata alla necessita' di eseguire l'espulsione
dell'arrestato,   che   di   per   se'   puo'   essere  eseguita  con
accompagnamento  alla frontiera in via generale, ed in modo del tutto
autonomo  ed  indipendente dall'arresto, ai sensi dell'art. 13, comma
6, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002.
    Quanto  al  parametro  dell'art. 3  Costituzione,  che  impone al
legislatore   il   rispetto  del  limite  della  ragionevolezza  come
qualificato  nelle  sentenze  Corte  cost.  n. 26/1979;  n. 103/1982;
n. 409/1989;  n. 341/1994  (vedi anche Corte cost. n. 53/1958 secondo
cui  "non si controlla l'uso del potere discrezionale del legislatore
se si dichiara che il principio dell'uguaglianza e' violato quando il
legislatore  assoggetta  ad  una indiscriminata disciplina situazioni
che   esso  stesso  considera  e  dichiara  diverse),  la  previsione
dell'arresto  obbligatorio  contenuta nell'art. 14, comma 5-quinquies
appare contrastarvi per le seguenti ragioni:
        l'art. 13,  comma  13  del d.lgs. n. 286/1998 come modificato
dalla  legge  n. 189/2002  prevede la contravvenzione dello straniero
che, espulso e materialmente accompagnato alla frontiera, rientri nel
territorio nazionale, punendola con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno (si
tratta  della  prima  disobbedienza  ad  un ordine, ma la condotta di
rientro  e'  attiva  e  manifesta una intenzionalita' particolarmente
forte  dello  straniero  poiche'  segue alla materialeattivita' della
pubblica  amministrazione  che  lo  ha  accompagnato  alla  frontiera
coattivamente,  con  rilevante impegno di risorse umane e materiali).
Tale  contravvenzione  e'  punita  con  l'arresto nella stessa misura
rispetto  alla  contravvenzione  prevista  dall'art. 14,  comma 5-ter
(disobbedienza  reiterata  di  due  ordini, ma con condotta meramente
omissiva  e  anche  colposa),  il  che  e'  indice  inequivoco  della
valutazione   del   legislatore   di  pari  gravita'  delle  condotte
considerate.  Mentre  nel  primo  caso  l'arresto  e'  previsto  come
facoltativo   (art. 13,  comma 13-ter),  nel  secondo  caso  esso  e'
previsto come obbligatorio (art. 14, comma 5-quinquies);
          l'art. 13,   comma   13-bis  del  d.lgs.  n. 286/1998  come
modificato dalla legge n. 189/2002 prevede il delitto dello straniero
che  rientri in Italia dopo l'espulsione disposta in sede giudiziale,
punendolo  con la reclusione da 1 a 4 anni e l'art. 13, comma 13-ter.
In questo caso di delitto con pena edittale fino a 4 anni e' previsto
l'arresto  come  facoltativo  dall'art. 13, co.mma 13-ter, mentre nel
caso  piu'  lieve  della  contravvenzione  dell'art. 14,  comma 5-ter
punita  con  l'arresto  fino  a  1  anno  l'arresto  e' previsto come
obbligatorio dal citato art. 14, comma 5-quinquies.
    Dall'esame  delle  disposizioni  sopra  citate  emerge quindi che
anche  all'interno  del  d.lgs.  286/1998,  come  modificato dalla L.
189/02,  la  previsione  dell'arresto obbligatorio contenuta nel co V
quinquies  dell'art. 14 e' irragionevole, sia poiche' a situazioni di
analoga  gravita'  (art. 13, comma 13) conseguono modalita' d'arresto
facoltative  e  quindi  piu'  lievi,  senza che emergano apprezzabili
ragioni  che  giustifichino  il differente trattamento della liberta'
personale  dell'arrestato nelle due ipotesi, sia perche' a situazioni
di  maggiore  gravita' (art. 13, comma 13-bis) conseguono addirittura
modalita'  di  arresto  facoltative e quindi piu' lievi, senza che vi
siano  ragioni specifiche che giustifichino il piu' lieve trattamento
di  reati  piu'  gravi  nella  fase  della  previsione  delle  misure
precautelari.
        che   la  questione  e'  rilevante  per  la  pronuncia  sulla
convalida    dell'arresto   poiche'   l'eventuale   declaratoria   di
illegittimita'  costituzionale  dello  stesso  farebbe  venir meno il
fondamento  normativo  della richiesta di convalida proposta dal p.m.
Infatti  nella  fattispecie  Selti Mohamed e' stato tratto in arresto
perche' tale misura e' prevista come obbligatoria dall'art. 14, comma
5-quinquies,  d.lgs.  n. 286/1998,  mentre  egli  non  sarebbe  stato
passibile  di  arresto  se  tale  misura  fosse  stata  prevista come
facoltativa  in quanto non sussistono nella fattispecie le condizioni
richieste  dall'art. 381,  comma 4 della gravita' del fatto (il reato
contestato  e'  una  contravvenzione  punita da 6 mesi a 1 anno), ne'
della  pericolosita'  del  soggetto  desunta  dalla sua pericolosita'
(l'arrestato  e'  privo  di  pregiudizi penali ed e' qui per la prima
volta  accusato  di  una  contravvenzione;  il  fatto  che  egli  sia
clandestina  sul  territorio nazionale non e' previsto come reato dal
nostro  ordinamento)  o  dalle  circostanze  del  fatto  (la condotta
contestata  e'  meramente  passiva,  di  disobbedienza  ad  un ordine
dell'autorita).
    Ritenuto  quindi  conclusivamente  la  questione  di legittimita'
costituzionale  dell'art. 14,  comma  5-quinquies  d.lgs. n. 286/1998
come modificato dalla legge n. 189/02, nella pane in cui prevede come
obbligatorio  l'arresto  per  il  reato  previsto dall'art. 14, comma
5-ter,  appare  non manifestamente infondata e rilevante nel giudizio
di  convalida in corso, per cui va sollevata d'ufficio per le ragioni
sopra esposte